Il nuovo art. 2086 C.C.e la business judgment rule

Il diritto societario della crisi, tra adeguati assetti, insindacabilità delle scelte e responsabilità gestoria
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Disponibile

Autori Damiano Marinelli, Saverio Sabatini

Pagine 224
Data pubblicazione Marzo 2022
Data ristampa
ISBN 8891655479
ean 9788891655479
Tipo Cartaceo
Sottotitolo Il diritto societario della crisi, tra adeguati assetti, insindacabilità delle scelte e responsabilità gestoria
Collana Collana Legale
Editore Maggioli Editore
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Autori Damiano Marinelli, Saverio Sabatini

Pagine 224
Data pubblicazione Marzo 2022
Data ristampa
ISBN 8891655479
ean 9788891655479
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Sottotitolo Il diritto societario della crisi, tra adeguati assetti, insindacabilità delle scelte e responsabilità gestoria
Collana Collana Legale
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Nel presente contributo si analizza l’impatto della novella sulla diligenza professionale dell’organo gestorio, con particolare riferimento ai limiti di operatività della c.d. Business Judgment Rule, a fronte della radicale ed epocale modifica normativa, che certamente incrementa le responsabilità dell’organo amministrativo e lo espone a (nuovi) rischi di non poco momento.

Mediante l’analisi della giurisprudenza in materia, l’opera affronta il tema della diligenza come regola per valutare le scelte organizzative e gestorie dell’imprenditore e di coloro che svolgono ruoli di amministrazione all’interno delle imprese.

Damiano Marinelli
Avvocato cassazionista, mediatore ed arbitro. Già docente universitario, è Presidente dell’Associazione Legali Italiani (www.associazionelegaliitaliani.it) e Consigliere Nazionale dell’Unione Nazionale Consumatori. Specializzato in diritto civile e commerciale, è autore di numerose pubblicazioni, nonché relatore in convegni e seminari (www.areaconsulenze.it - marinelli@areaconsulenze.it).
Saverio Sabatini
Avvocato civilista, fondatore dello Studio legale “Sabatini e Associati” di Ancona, che cura gli interessi di numerose aziende private e pubbliche, società di capitali e istituti di credito. Specializzato in diritto civile, con particolare vocazione per il diritto delle società e per le procedure concorsuali, coltiva da sempre la materia successoria ed è autore di numerose pubblicazioni in argomento nonché relatore in convegni e seminari (www.sabatinieassociati.com - s.sabatini@sabatinieassociati.com).

Nel presente contributo si analizza l’impatto della novella sulla diligenza professionale dell’organo gestorio, con particolare riferimento ai limiti di operatività della c.d. Business Judgment Rule, a fronte della radicale ed epocale modifica normativa, che certamente incrementa le responsabilità dell’organo amministrativo e lo espone a (nuovi) rischi di non poco momento.

Mediante l’analisi della giurisprudenza in materia, l’opera affronta il tema della diligenza come regola per valutare le scelte organizzative e gestorie dell’imprenditore e di coloro che svolgono ruoli di amministrazione all’interno delle imprese.

Damiano Marinelli
Avvocato cassazionista, mediatore ed arbitro. Già docente universitario, è Presidente dell’Associazione Legali Italiani (www.associazionelegaliitaliani.it) e Consigliere Nazionale dell’Unione Nazionale Consumatori. Specializzato in diritto civile e commerciale, è autore di numerose pubblicazioni, nonché relatore in convegni e seminari (www.areaconsulenze.it - marinelli@areaconsulenze.it).
Saverio Sabatini
Avvocato civilista, fondatore dello Studio legale “Sabatini e Associati” di Ancona, che cura gli interessi di numerose aziende private e pubbliche, società di capitali e istituti di credito. Specializzato in diritto civile, con particolare vocazione per il diritto delle società e per le procedure concorsuali, coltiva da sempre la materia successoria ed è autore di numerose pubblicazioni in argomento nonché relatore in convegni e seminari (www.sabatinieassociati.com - s.sabatini@sabatinieassociati.com).

Premessa

Introduzione

Capitolo I – L’art. 2086 c.c. La (corretta) “gestione dell’impresa”

1. L’Imprenditore, il debitore e l’organo amministrativo: unicuique suum

2. Adeguati assetti e responsabilità dell’organo amministrativo

3. L’art. 41 della Costituzione: l’utilità sociale. Dovere di protezione dei creditori prima, durante e dopo la crisi

4. La forma societaria o collettiva

5. L’assetto organizzativo, amministrativo e contabile

6. L’adeguatezza alla natura e alle dimensioni dell’impresa

7. La rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale. Il “Decreto Liquidità”

(D.L. 8 aprile 2020, n. 23) e l’ongoing concern in tempi di pandemia

8. Il dovere di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento

per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale. Il ruolo dell’organo di controllo

9. I principi di corretta amministrazione (ex art. 2403 c.c. ed ex art. 149 del TUF) e l’obbligo di dotare l’impresa azionaria di assetti organizzativi adeguati (artt. 2381 e 2403 c.c.)

Capitolo II – La gestione dell’impresa

1. L’organo amministrativo e le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale (art. 2380-bis c.c.)

2. Il potere di rappresentanza generale ex art. 2384 c.c.

3. La diligenza dell’organo gestorio “richiesta dalla natura dell’incarico” e la responsabilità ex art. 2392 c.c.

4. Il dovere di agire in modo informato ex art. 2381, comma 6 c.c.

5. Il dovere di istituire “assetti organizzativi adeguati” (art. 2381, comma 5 c.c., art. 2257 c.c., art. 2475 c.c.)

6. Il dovere di rilevare tempestivamente la crisi (artt. 2 e 13 CCII)

7. Il dovere di reazione dell’organo amministrativo

8. L’inadempimento, l’aggravio della crisi e l’art. 323 CCII

9. Il ruolo degli stakeholder, l’interesse del socio, dei creditori sociali e la conservazione del patrimonio sociale

Capitolo III – La business judgment rule (BJR)

1. L’insindacabilità delle scelte di merito gestorio (quando razionali/ragionevoli, non connotate da imprudenza ab

origine, tenuto conto del contesto e accompagnate dalle verifiche imposte dalla diligenza richiesta dalla natura dell’incarico)

2. L’esonero da critiche fino alla prova di una violazione del c.d. “duty of care”. La diligenza come espressione del fondamentale dovere di correttezza e buona fede richiamato in termini generali dagli artt. 1175 e 1375 c.c.

3. La violazione dei c.d. fiduciary duties previsti dalla legge. Il dovere di fedeltà immanente alla carica gestoria

4. La valutazione della diligenza dell’amministratore con giudizio ex ante, volto a verificare se il mandatario abbia

apprezzato preventivamente tutti i rischi connessi all’operazione da intraprendere ed abbia, quindi, posto in essere tutte le cautele del caso in ragione dell’operazione da intraprendere (Cass. civ., sez. I, 4 luglio 2018, n. 17494)

5. Le scelte organizzative operate dall’imprenditore rientrano nel perimetro di protezione della BJR?

6. L’insindacabilità delle scelte economiche operate dall’amministratore

Capitolo IV – Riflessioni da sentenza del Tribunale di Roma, sez. spec. impresa, 15 settembre 2020

1. L’amministratore ha solo il dovere di gestire l’impresa sociale e, più in generale, di agire con la dovuta diligenza:

non ha, al contrario, l’obbligo di amministrare la società con successo economico

2. La scelta di gestione è insindacabile solo se essa è stata legittimamente compiuta (sindacato sul modo in cui la scelta è stata assunta)

3. La scelta è insindacabile solo se non è irrazionale (sindacato sulle ragioni per cui la scelta compiuta è stata preferita ad altre)

4. I precedenti

5. La business judgment rule può applicarsi alle scelte “organizzative”? Il precedente: Trib. Roma, 8 aprile 2020, R.g. n. 8159-1/2017

6. Il rinvio a “scienze aziendalistiche ovvero associazioni di categoria o codici di autodisciplina”. Il confronto con altre realtà analoghe. L’adozione del Modello Organizzativo 231 (art. 6, comma 1, D.Lgs. 231/2001)

Capitolo V – Conclusioni

1. Il sindacato giudiziale sulla struttura organizzativa predisposta dall’amministratore, entro i limiti e secondo i criteri della proporzionalità e della ragionevolezza

2. Un caso pratico in seno ad un’azione di responsabilità

3. Un caso pratico in seno ad un procedimento di bancarotta impropria c.d. valutativa

4. Note di chiusura

Bibliografia

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