LA GIURISPRUDENZA DELLA RESPONSABILITÀ MEDICA CONTRATTUALE ED EXTRACONTRATTUALE

 
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Disponibile

Autori Paolo Mariotti – Raffaella Caminiti

Pagine 37
Data pubblicazione Febbraio 2015
Data ristampa
Autori Paolo Mariotti – Raffaella Caminiti
ISBN 8891611536
ean 9788891611536
Tipo Ebook
Editore Maggioli Editore

Autori Paolo Mariotti – Raffaella Caminiti

Pagine 37
Data pubblicazione Febbraio 2015
Data ristampa
Autori Paolo Mariotti – Raffaella Caminiti
ISBN 8891611536
ean 9788891611536
Tipo Ebook
Editore Maggioli Editore

La giurisprudenza di legittimità e di merito, attualmente maggioritaria, esclude che dall’art. 3 comma 1 della legge 8 novembre 2012, n. 189 – cosiddetta «legge Balduzzi» – di conversione del decreto legge 13 settembre 2012 n. 58 (1), possa desumersi la qualificazione sul piano civilistico della responsabilità del medico dipendente della struttura sanitaria come extracontrattuale o aquiliana, superando l’orientamento tradizionale secondo cui detta responsabilità deve qualificarsi come contrattuale, non già per l’esistenza di un pregresso rapporto obbligatorio insorto tra paziente e medico, bensì in virtù di un rapporto contrattuale di fatto originato dal «contatto sociale», caratterizzato dall’affidamento che il malato pone nella professionalità del medico, fonte per quest’ultimo di obblighi di protezione nei confronti del paziente.

In seguito all’entrata in vigore della novella legislativa, gli interpreti si sono interrogati sul significato e sulla portata dell’espresso richiamo all’obbligo risarcitorio contenuto nel secondo inciso della suddetta norma allorché, per l’ipotesi in cui l’esercente la professione sanitaria sia esente da responsabilità penale per colpa lieve, avendo conformato la sua condotta alle linee guida e alle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica, precisa che «in tali casi resta comunque fermo l’obbligo di cui all’art. 2043 del codice civile».

La giurisprudenza attualmente maggioritaria ritiene che il legislatore si sia limitato a riproporre i criteri cardine ormai consolidati nell’accertamento della responsabilità civile del medico (e degli altri esercenti la professione sanitaria), consacrando il ruolo centrale delle linee guida e delle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica nella valutazione della condotta del professionista.

Quindi la novella legislativa non muta i criteri di imputazione della responsabilità civile dell’esercente la professione sanitaria, nel senso di un ritorno ad un’impostazione aquiliana, con i conseguenti effetti sotto il profilo della ripartizione degli oneri probatori e della durata del termine di prescrizione.

Con le recenti sentenze della Prima sezione civile del Tribunale di Milano vi è un cambio di rotta nell’inquadramento sistematico della responsabilità civile del medico dipendente o collaboratore della struttura.

Nuove interpretazioni giurisprudenziali

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