Il testo commenta la legge n. 76/2016 conosciuta come “legge Cirinnà”. Le nuove regole su unioni civili e convivenze di fatto si applicheranno a partire dal 5 giugno 2016. Le persone dello stesso sesso attraverso una dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile e in presenza di due testimoni possono validare il loro rapporto. L’ufficiale di stato civile compilerà un certificato con i dati delle parti, il regime patrimoniale scelto e la residenza.
Da qui i partner possono essere riconosciuti come coniugi in tutti quei casi in cui si richiede la presenza della persona (malattia, ricovero, morte ecc.).
Nella circostanza della morte, il superstite avrà diritto alla pensione di reversibilità, al Tfr dell’altro e anche all’eredità.
Quando l’unione civile finisce è sufficiente che una delle parti comunichi all’ufficiale di stato civile la volontà di sciogliere l’unione. Dopo tre mesi si potrà chiedere il divorzio sia per via giudiziale che tramite la negoziazione assistita oppure siglare un accordo davanti all’ufficiale di stato civile.
Questa legge si occupa anche della convivenza di fatto che può riguardare sia le coppie dello stesso sesso che le altre.
La convivenza viene riconosciuta tramite una iscrizione all’anagrafe sottolineando che si tratta di “Convivenza per vincoli affettivi”.
I conviventi possono regolare i rapporti economici e patrimoniali mediante un apposito contratto.
Art. 1 commi 1-2 – Finalità
Art. 1 comma 3 – Registrazione degli atti di unione civile
Art. 1 commi 4-5 – Cause impeditive per la costituzione dell’unione civile
Art. 1 commi 6-8 – L’impugnazione dell’unione civile.
Art. 1 comma 9 – Documento certificativo dell’unione civile.
Art. 1 comma 10 – Scelta del cognome.
Art. 1 commi 11-12 – Diritti e doveri dell’unione civile.
Art. 1 comma 13 – Il regime patrimoniale dell’unione civile
Art. 1 comma 14 – Condotta pregiudizievole della parte dell’unione civile
Art. 1 comma 15 – Scelta dell’amministratore di sostegno.
Art. 1 comma 16 – La violenza come causa di annullamento del contratto.
Art. 1 comma 17 – Le indennità in caso di morte del prestatore di lavoro
Art. 1 comma 18 – La prescrizione nell’unione civile
Art. 1 comma 19 – Norme del codice civile applicabili all’unione civile
Art. 1 comma 20 – Clausola di salvaguardia
Art. 1 comma 21 – I diritti successori.
Art. 1 commi 22-25 – Scioglimento dell’unione civile
Art. 1 commi 26-27 – Scioglimento dell’unione civile per la rettificazione anagrafica del sesso
Art. 1 commi 28-35 – Delega al Governo per l’ulteriore regolamentazione dell’unione civile
Art. 1 commi 36-37 – I conviventi di fatto
Art. 1 comma 38 – I conviventi di fatto e ordinamento penitenziario
Art. 1 commi 39-41 – La reciproca assistenza dei conviventi di fatto.
Art. 1 commi 42-44 – La permanenza nella casa di comune residenza e successione nel contratto di locazione
Art. 1 comma 45 – Inserimento nelle graduatorie per l’assegnazione degli alloggi di edilizia popolare
Art. 1 comma 46 – Diritti nell’attività di impresa
Art. 1 commi 47-48 – Forma della domanda di interdizione e di inabilitazione
Art. 1 comma 49 – Risarcimento del danno causato da un fatto illecito da cui è derivata la morte di una delle parti del contratto di convivenza
Art. 1 commi 50-63 – I contratti di convivenza
Art. 1 comma 64 – Modifica alle norme di diritto internazionale privato.
Art. 1 comma 65 – Il diritto agli alimenti.
Art. 1 commi 66-69 – Copertura finanziaria.
La step child adoption. Un buco nel cuore.
La gestazione per altri: la natura ha smesso di essere l’unica custode dei vincoli biologici?.
1. Introduzione
2. La gestazione per altri.
3. La giurisprudenza alle prese con la cicogna che viene dall’Ucraina. Cosa succede in Italia?
4. La sentenza della Corte di Cassazione 11 novembre 2014 n. 24001.
5. Cosa succede nel mondo
6. Gestazione per altri e omosessualità: alcuni casi
7. Le questioni etiche e le nuove maternità
8. Conclusioni.
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