Liti con le banche e prove in giudizio
di Agnese Andrea
L'opera, aggiornata alla recente giurisprudenza, tratta delle rispettive incombenze cliente-banca per provare in giudizio l'oggetto del contendere. Si illustrano, tramite l'analisi delle interpretazioni giurisprudenziali, gli oneri probatori per il credito bancario.
Nel caso in cui sia l'istituto di credito ad avanzare le pretese, in mancanza di prove utili a fornire una compiuta ricostruzione in dare e in avere dei movimenti del conto corrente, la giurisprudenza ricorre al metodo del c.d. saldo zero. Esso nasce dall'esigenza dei giudici di ricostruire il rapporto contabile tra la banca e il correntista.
Nel caso, invece, che sia il correntista, nella parte di attore, egli deve soddisfare i requisiti di prova che gli sono imposti dall'art. 2697 c.c., ossia nel caso di specie, deve produrre gli estratti conto nella loro interezza.
Con il sistema dei QUESITI PRATICI a cui si risponde con le interpretazioni della giurisprudenza si illustrano con completezza le procedure e le strategie processuali utili al professionista.
- L'estratto conto, la prova del credito in giudizio
- La regola giurisprudenziale del saldo zero
- La prova del credito nel fallimento
- È sufficiente per la banca allegare in giudizio gli estratti conto recanti i crediti contestati"
- Quali prove deve fornire la banca del proprio credito a fronte della doglianza di anatocismo del correntista" E in sede fallimentare"
- Cosa si intende per "saldo zero"
- A partire da quale momento la banca deve produrre gli estratti conto per fornire la prova dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito contestato in giudizio"
- La consulenza tecnica d'ufficio può essere richiesta da una parte per supplire alla mancata produzione in giudizio di qualche estratto conto di cui non si dispone più"
- Può essere considerata circostanza idonea a giustificare la mancata produzione di qualche estratto conto l'avvenuto spirare del termine decennale di tenuta obbligatoria delle scritture contabili"
- Se il correntista agisce in giudizio per reclamare un proprio credito nei onfronti della banca, si applica la regola del saldo zero"
- Il correntista che non disponga di tutti gli estratti conto necessari ai fini della dimostrazione delle proprie doglianze può chiedere al giudice un ordine di esibizione perché sia la banca a produrli in giudizio"
- Può il correntista, invocando l'obbligo di buona fede nell'esecuzione del contratto, richiedere stragiudizialmente all'istituto di credito gli estratti conto mancanti e successivamente, avendo a disposizione tutte le prove occorrenti, intentare un giudizio civile alla banca"
- L'ordine di esibizione degli estratti conto può essere giustificato dalla qualità di erede del richiedente l'esibizione"
- Per supplire alla carenza degli estratti conto da allegare in giudizio, il correntista può chiedere al giudice di disporre un ordine di ispezione ex art. 218 c.p.c."
- Si può chiedere una consulenza tecnica d'ufficio per supplire alla mancata produzione di tutti gli estratti conto"
- La mancata produzione di tutti gli estratti conto da parte del correntista costituisce fattore ostativo a che il giudice disponga una consulenza tecnica d'ufficio"
Andrea Agnese Avvocato in Milano con master in Giurista di Impresa. Autore, tra l'altro, di I contratti a supporto dell'acquisizione di partecipazioni o asset, in N. Graziano (cur.), Trattato sul mutuo, Padova, 2013. Diritto bancario, fattispecie tipiche del commercio internazionale, Diritto bancario, fattispecie ad elevato contenzioso, in G.Buffone (cur.), Art. 700 c.p.c. e la procedura d'urgenza, Rimini, 2013.
La regola del saldo zero nella giurisprudenza
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Pagine | 190 |
Data pubblicazione | Ottobre 2014 |
Data ristampa | |
Autori | Agnese Andrea |
ISBN | 889160769X |
ean | 9788891607690 |
Tipologia prodotto | Cartaceo |
Collana | Collana Legale - L'Attualità del diritto |
Editore | Maggioli Editore |
Dimensione | 17x24 |