FORMULARIO DELL'ARBITRATO DELLA NEGOZIAZIONE ASSISTITA E DELLA MEDIAZIONE

 
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Disponibile

Autori Lucilla Nigro

Pagine 389
Data pubblicazione Ottobre 2014
Data ristampa
Autori Lucilla Nigro
Tipo Ebook
Editore Maggioli Editore

Autori Lucilla Nigro

Pagine 389
Data pubblicazione Ottobre 2014
Data ristampa
Autori Lucilla Nigro
Tipo Ebook
Editore Maggioli Editore

Dall’entrata in esecuzione dell’istituto della mediazione il legislatore ha approntato alcune norme correttive ed integrative, tutte mirate a favorire l’istituto della mediazione. Il legislatore nel corso degli ultimi due anni ha incentivato le parti a partecipare alla procedura di mediazione non solo con i già esistenti benefici fiscali previsti dal d.lgs. 28/2010, ma anche inserendo alcune norme atte a favorire la parte che si presenta in mediazione ed a sanzionare chi si sottrae alla mediazione. In particolare con la legge 14 settembre 2011, n. 148, in vigore dal 17 settembre 2011, è stato aggiunto un periodo all’articolo 8, comma 5 del d.lgs. 28/2010 ed è stata introdotta una sanzione per la parte che, ingiustificatamente, non partecipa alla mediazione, pari all’importo del contributo unificato dovuto per il giudizio. Tale disposizione, poi, è stata dichiarata incostituzionale. La legge 17 febbraio 2012, n. 10, c.d. “pacchetto Severino” ha modificato l’articolo 91 del codice di procedura civile ed ha stabilito che se il giudice accoglie la domanda in misura non superiore alla eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta, al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta. Il recente decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, pubblicato sulla G.U. 147/2012, ha introdotto ulteriori misure per la giustizia civile, prevedendo il giudizio di ammissibilità anche per l’appello e tale norma induce le parti a preferire e favorire la mediazione, piuttosto che affrontare un lungo e costoso giudizio anche in appello; tra l’altro, già la legge 183/2011, c.d. legge di stabilità, aveva previsto per il caso di rigetto dell’istanza di sospensione in appello una sanzione per il caso di istanza di sospensione infondata. Ovviamente tali norme tendono a deflazionare la giustizia ed un accesso ad essa con scopo dilatorio. Sempre il d.l. 83/2012, c.d. decreto sviluppo, ha modificato la legge Pinto, relativa all’equo indennizzo ed ha stabilito che non è dovuto per la parte che ha rifiutato la proposta di mediazione e per il caso che la sentenza del giudizio corrisponda alla proposta di mediazione. La Corte Costituzionale con la sentenza 272 del 24 ottobre 2012, depositata il 6 dicembre 2012, aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale, per eccesso di delega, dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (Attuazione dell’articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali). Relativamente alla materia condominiale, la legge 11 dicembre 2012, n. 220, in vigore dal 18 giugno 2012 ha aggiunto l’articolo 71-quater alle disposizioni di attuazione del codice civile, inserendo l’obbligatorietà della mediazione in materia condominiale. La legge sulla riforma del condominio in tal caso si configura come legge speciale ed in tale materia è necessario “a pena di inammissibilità” esperire la procedura di mediazione. Infatti la Corte Costituzionale aveva bocciato la mediazione non perché incostituzionale per violazione degli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione (come sollevato), ma solo “per eccesso di delega”. L’istituto della mediazione quindi è perfettamente costituzionale, ma solo se previsto da leggi ad hoc. Successivamente il c.d. decreto del fare (d.l. 21 giugno 2013, n. 69) ha reintrodotto l’obbligatorietà della mediazione in tutte le materie previste dall’articolo 5 del d.lgs. 28/2010, con la sola esclusione della materia della infortunistica stradale. Il decreto del fare è stato convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98 e la mediazione è divenuta obbligatoria e condizione di procedibilità della domanda a partire dal 20 settembre 2013. Attualmente le materie in cui è obbligatoria la mediazione sono: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari. Con il decreto del fare sono state introdotte salienti novità: la competenza territoriale della mediazione; la presenza obbligatoria degli avvocati; l’esecutorietà del verbale con l’attestazione degli avvocati di conformità alle norme imperative ed all’ordine pubblico; la possibilità di trascrivere gli accordi di usucapione; l’incontro filtro. Il d.l. 132 del 12 settembre 2014 ha introdotto ulteriori riforme che incentivano la mediazione e l’arbitrato quali strumenti per deflazionare il contenzioso tributario. In materia di arbitrato sarà dato ampio potere alle camere arbitrali alle quali sarà possibile trasferire su istanza delle parti il procedimento contenzioso pendente presso i tribunali e le corti di appello. Altresì con il decreto legge per la degiurisdizionalizzazione dell’arretrato in materia civile è stata introdotta la negoziazione assistita dagli avvocati; l’accordo di negoziazione assistita con gli avvocati che certificano la firma delle parti è titolo esecutivo. Si è dato ampio spazio alla possibilità di negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio, in assenza dei figli. Con tali disposizioni si è inteso deflazionare il carico del contenzioso giurisdizionale.

CON PROCEDURE OPERATIVE

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